Attività

Clausole valutative: L.R. 2 luglio 2019, n. 9 - Emilia Romagna

Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva

Art. 12
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge, con particolare riferimento:
a) al monitoraggio della distribuzione territoriale nella Regione Emilia-Romagna delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimenti specifici anche alle attività di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento, riabilitazione e alle attività e ai risultati conseguiti dalla Rete regionale per le disabilità uditive, dai TADU di cui all'articolo 6, e dal Tavolo regionale di cui all'articolo 4;
b) al sostegno e all'inclusione nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale;
c) alla piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e alla fruizione di eventi culturali, alla pratica di attività sportive, in particolare dei minori, e alla partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi;
d) alla diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, utili per superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali;
e) alla definizione degli standard formativi e delle certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, con riferimento particolare alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e assistente alla comunicazione.
3. La relazione riferisce sull'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge anche attraverso il coinvolgimento, nell'elaborazione della relazione di cui al comma 2, dei cittadini interessati e dei diversi soggetti che prendono parte all'attuazione della legge stessa. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano operativamente per la migliore valutazione della presente legge.