Attività

Clausole valutative: L.R. 17 luglio 2019, n. 44 - Toscana

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015

Art. 24
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalità perseguite nell’interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell’imparzialità delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate.
2. A tal fine, entro due anni dell’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare:
a) l’impiego delle aree industriali e dell’eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalità di gestione delle stesse, nonché le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti;
b) il numero di imprese localizzate nell’ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantità ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.