Attività

Clausole valutative: L.R. 9 aprile 2019, n. 16 - Piemonte

Istituzione del fattore famiglia

Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno alle famiglie e di accesso alle prestazioni .
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
b) una descrizione sintetica dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia, nonché degli eventuali casi di applicazione dell'articolo 3, comma 2;
c) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative.
3. La relazione di cui al comma 2 documenta, inoltre, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), il contributo dato, negli ambiti di applicazione, dal Fattore famiglia all'accesso e alla fruizione delle prestazioni, il numero e le caratteristiche delle famiglie coinvolte e la loro distribuzione territoriale.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.