Attività

Clausole valutative: L.R. 30 aprile 2019, n. 16 - Puglia

Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute

Art. 9
Clausola valutativa
1 Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sulla sua attuazione e sui risultati raggiunti.
2. A tal fine il presidente della Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con riferimento:
a) allo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;
b) alle eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.
3. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.