Attività

Clausole valutative: L.R. 16 aprile 2019, n. 18 - Toscana - MODIFICATA da L.R. 18 giugno 2025, n. 30

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007

Art. 17 ter
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia dell’introduzione del trattamento economico minimo orario quale criterio qualitativo premiale per l’aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 6.1.
2. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i seguenti dati:
a) il numero dei contratti pubblici aggiudicati sul territorio regionale, le imprese aggiudicatarie ed il numero complessivo di lavoratori in ciascuna occupati, distinti per età, per genere e per data di assunzione;
b) le ore ed i giorni lavorati, le tipologie contrattuali ed i relativi trattamenti economici applicati per anno di riferimento e per ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione di ogni appalto pubblico considerato;
c) i bandi aggiudicati anche sulla base del criterio di premialità istituito, nonché le eventuali criticità riscontrate nella raccolta dei dati.
3. Per poter disporre di una banca dati sufficientemente ampia per condurre le valutazioni, in occasione del primo adempimento, la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale i dati di cui al comma 2, lettere a) e b), compatibilmente con la loro disponibilità, a partire dalle procedure aggiudicate dal 1° gennaio 2022.