Attività

Clausole valutative: L.R. 1 marzo 2019, n. 6 - Piemonte

Nuove norme in materia di politiche giovanili

Art. 19.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'articolo 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno triennale.
3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni:
a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
b) un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale;
c) una descrizione sintetica delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonché della sua consistenza;
d) gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'articolo 14;
e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.