Attività

Clausole valutative: L.R. 20 febbraio 2019, n. 4 - Marche

Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il numero dei mulini storici censiti, con l’indicazione di quelli funzionanti e non funzionanti;
b) la localizzazione dei mulini storici;
c) gli interventi di valorizzazione effettuati, con particolare riferimento a quelli di restauro e mantenimento dei mulini, salvaguardia di edifici con valenza storica, rilancio dell’attività di macinazione tradizionale;
d) gli esiti degli interventi indicati alla lettera c), anche in relazione al riutilizzo dei mulini non funzionanti;
e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi di valorizzazione e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale.
2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nella valorizzazione dei mulini ad acqua.
3. L’Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.