Attività

Clausole valutative: L.R. 18 gennaio 2019, n. 5 - Sardegna

Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta, tra i vari aspetti:
a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia;
b) le attività del tavolo tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 3, comma 6;
c) l'eventuale individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza e la prevista compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino;
d) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate.
2. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.