Attività

Clausole valutative: L.R. 6 dicembre 2018, n. 18 - Lombardia

Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela dei minori e il contrasto alle situazioni di maltrattamento fisico e psichico dei bambini che frequentano nidi e micronidi. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che informa sui seguenti aspetti:
a) le attività di natura informativa e formativa realizzate, la loro diffusione sul territorio, le eventuali criticità emerse e le possibili soluzioni;
b) le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
c) la diffusione sul territorio dei sistemi di videosorveglianza;
d) le risorse utilizzate per le iniziative previste agli articoli 2 e 3 e la loro distribuzione territoriale.
2. I comuni, gli enti del terzo settore, le autorità competenti, le ATS e le ASST e i soggetti percettori dei contributi di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio degli interventi e alla redazione della relazione, previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
4. Le misure sperimentali previste agli articoli 2 e 3 possono essere attuate nella forma della valutazione sperimentale prevista dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini).