Attività

Clausole valutative: L.R. 4 dicembre 2018, n. 11 - Umbria

Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale

Art. 11
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente le informazioni finalizzate a monitorare gli interventi di erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge. La relazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate e finanziate, distinte per tipologia di beneficiario;
c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.
2. Il Co.Re.Com. d'intesa con l'Assemblea legislativa, utilizzando le risorse a disposizione dell'Assemblea stessa, promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione umbre a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:
a) il numero di imprese e la tipologia del servizio offerto;
b) il numero di imprese che sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;
c) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla pubblicità.