Attività

Clausole valutative: L.R. 4 dicembre 2018, n. 50 - Basilicata

Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva

Art. 15
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2. L’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale presenta alla
Commissione Consiliare competente, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull’attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge in ordine alla realizzazione degli interventi in atto.