Attività

Clausole valutative: L.R. 29 novembre 2018, n. 23 - Liguria

Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo

Art. 15
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l’attuazione e i risultati della presente legge nel favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado e il recupero del territorio agricolo in stato di abbandono.
2. Le amministrazioni comunali, entro il 30 aprile di ogni anno, inviano alla struttura della Giunta regionale competente in materia di urbanistica i dati sugli interventi approvati e su quelli realizzati, con il relativo stato di attuazione ai sensi della presente legge e ne danno pubblicità nei propri siti informatici istituzionali, nel rispetto dei diritti alla riservatezza previsti dalla legislazione vigente.
3. Ai fini di cui al comma 1, trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro il 30 luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) l’indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell’articolo 4, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti, con particolare riferimento ai dati inerenti al miglioramento della qualità ambientale e del saldo di consumo di suolo;
b) l’indicazione dei programmi di recupero del territorio agricolo approvati dai comuni ai sensi dell’articolo 10, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti, con particolare riferimento ai dati del recupero del terreno abbandonato.
4. La relazione di cui al comma 3 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.