Attività

Clausole valutative: L.R. 8 ottobre 2018, n. 34 - Veneto

Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto

Art. 27
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni attivate tra scuole, università, centri di ricerca ed imprese artigiane, i percorsi formativi attivati con i maestri artigiani nelle botteghe scuola nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese artigiane e associazioni del settore dell’artigianato.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all’attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell’attuazione nonché le difficoltà insorte.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.