Attività

Clausole valutative: L.R. 1 agosto 2018, n. 11 - Piemonte

Disposizioni coordinate in materia di cultura

Art. 42.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, le risorse stanziate e i soggetti coinvolti;
b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;
c) una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.
3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46.
4. Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.