Attività

Clausole valutative: L.R. 29 giugno 2018, n. 29 - Puglia

Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato

Art. 15
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l’efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge.
Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della commissione consiliare competente, una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze degli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.