Attività

Clausole valutative: L.R. 11 giugno 2018, n. 25 - Puglia

Disciplina delle associazioni Pro Loco

Art. 13
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:
a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;
b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall’articolo 11, e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle pro loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;
c) l’utilizzo dei contributi di cui all’articolo 12 destinati alle pro loco, alle rappresentanze regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, indicando altresì i risultati conseguiti.
2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.