Attività

Clausole valutative: L.R. 14 dicembre 2017, n. 36 - Basilicata

Norme per il rilancio dell'agricoltura ed istituzione della banca regionale della Terra Lucana

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione al Consiglio regionale in cui sono descritti i risultati raggiunti e che, in particolare, contiene le seguenti informazioni:
a) l’istituzione della Banca regionale della terra lucana, con particolare riguardo al censimento dei terreni abbandonati o incolti e degli eventuali fabbricati rurali esistenti sui medesimi;
b) i Comuni che hanno comunicato il censimento dei terreni abbandonati o incolti ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123;
c) l’utilizzo dei terreni censiti nella Banca della terra lucana in relazione alle finalità della presente legge, in particolare in termini di sviluppo della produttività dei terreni prima abbandonati o incolti sia di opportunità imprenditoriali e occupazionali, soprattutto giovanili.
2. La Regione rende pubblici i dati trasmessi unitamente alla relazione di cui al comma 1.