Attività

Clausole valutative: L.R. 12 dicembre 2017, n. 35 - Lombardia

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere la pratica dell'agricoltura sociale. A questo scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione della rete delle fattorie sociali, l'andamento delle iscrizioni nel registro di cui all'articolo 5, la diffusione e la varietà che hanno avuto la domanda e l'offerta dei servizi messi a disposizione dai soggetti accreditati;
b) l'attuazione delle misure di sostegno previste all'articolo 6 e degli interventi pubblici previsti all'articolo 7, il numero, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari;
c) gli esiti dei servizi offerti in termini di inserimenti lavorativi, reinserimenti sociali, numero di persone con disabilità assistite e persone fragili seguite;
d) il grado di integrazione raggiunto fra l'attività delle fattorie sociali e i servizi sociosanitari e il livello di cooperazione realizzato fra gli attori nei diversi ambiti di intervento;
e) le eventuali criticità o i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La rete delle fattorie sociali e l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale forniscono alla Regione dati e informazioni idonee a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.