Attività

Clausole valutative: L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 - Piemonte

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017

Art. 125
Inserimento dell'articolo 20 ter nella l.r. 1/2000
Art. 20 ter
Clausola Valutativa
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a)un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati;
b) i ricavi del servizio ed il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi titoli di viaggio venduti;
c) le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata;
d) un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione;
e) l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti, i casi di eventuale applicazione dell'articolo 8 bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali;
f) il livello di sviluppo delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9;
g) il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento ai principali standard qualitativi ed ai livelli di accessibilità del servizio.
3.
Le relazioni successive alla prima documentano inoltre:
a) il grado di accessibilità del servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Città di Torino;
b) il contributo dato dall'introduzione della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio caricati su supporti elettronici alla conoscenza dei flussi dei passeggeri, all'origine e alla destinazione degli spostamenti degli utenti in ciascun bacino territoriale omogeneo, nonché al contrasto dell'evasione e alla razionalizzazione dell'offerta;
c) una descrizione delle tendenze e delle evoluzioni complessive del sistema di trasporto pubblico locale basato sul confronto tra i dati raccolti dall'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13;
d) un'analisi sintetica del parco veicolare delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'età, allo stato e alla motorizzazione dei veicoli in esercizio.
4.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5.
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 26.