Attività

Clausole valutative: L.R. 4 settembre 2017, n. 51 - Abruzzo

Impresa Abruzzo. Competitivita' - sviluppo - territorio

Art. 9
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per favorire la liberta' d'impresa e la competitivita' del territorio abruzzese. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale che descrive e documenta:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalita' applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate, distinte per dimensione, settore di attivita' e territorio, eventuali criticita' incontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalita' valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attivita' di controllo eseguite;
f) l'aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitivita' del territorio abruzzese.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dalla presente legge.
3. La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l'eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.
4. La relazione e' resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.