Attività

Clausole valutative: L.R. 9 agosto 2017, n. 9 - Molise

Interventi in materia di obesità infantile e giovanile

Art. 10
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine annualmente la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) le azioni e gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. Successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta in termini quantitativi e qualitativi l'entità della regressione o dell'attenuazione del fenomeno dell'obesità infantile e giovanile, in seguito all'applicazione della presente legge.