Attività

Clausole valutative: L.R. 8 agosto 2017, n. 23 - Veneto

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Art. 12
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.
2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con cadenza triennale.
3. La relazione di cui al comma 2 in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione del Piano, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.
4. La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
5. La Consulta per l’invecchiamento attivo, di cui all’articolo 11, è convocata dalla struttura competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l’attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.