Attività

Clausole valutative: L.R. 7 agosto 2017, n. 25 - Campania

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

Art. 10
Clausola valutativa
1. Il Garante, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della legge. La relazione deve contenere gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.