Attività

Clausole valutative: L.R. 2 agosto 2017, n. 12 - Piemonte

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 31
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e del processo di implementazione del riordino delle IPAB.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, fino all'adozione della deliberazione di cui all' articolo 8, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene un quadro dello stato del valore della produzione delle IPAB, come ripartito all' articolo 4 e una descrizione delle fasi e dello stato di avanzamento complessivo del procedimento di riordino, comprese le eventuali criticità emerse.
3. Decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all' articolo 8 e con periodicità biennale, le relazioni documentano inoltre:
a) un quadro del procedimento di trasformazione delle IPAB e della consistenza delle varie tipologie previste all' articolo 2 , conseguenti al processo di riordino;
b) i casi di fusione tra IPAB, ai sensi dell' articolo 6;
c) una sintesi delle ipotesi di trasformazione, liquidazione ed estinzione delle IPAB, delle aziende e dei soggetti di diritto privato di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) .
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.