Attività

Clausole valutative: L.R. 6 giugno 2017, n. 19 - Marche

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"

Art. 13
Clausola valutativa
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale fornisce all’Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste all’articolo 2 al 31 dicembre dell’anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti, distinti per tipologia di canale di distribuzione.