Attività

Clausole valutative: L.R. 31 maggio 2017, n. 8 - Emilia Romagna

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive

Art. 14
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.
2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3;
b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l'ammontare dei contributi concessi;
c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva;
d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
e) sintesi degli interventi attivati per il contrasto agli stereotipi e alla violenza nello sport e al potenziamento delle pari opportunità in ambito sportivo.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.