Attività

Clausole valutative: L.R. 5 aprile 2017, n. 17 - Toscana

Nuova disciplina dei distretti rurali

Art. 11
Clausola valutativa
1. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:
a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;
b) elenco, descrizione e stato di avanzamento dei progetti presentati.