Attività

Clausole valutative: L.R. 27 marzo 2017, n. 4 - Emilia Romagna

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti, abrogazione della L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)

Art. 13
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli delle associazioni dei consumatori e le eventuali criticità;
b) i finanziamenti alle associazioni dei consumatori con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e della tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
c) gli interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo alle attività di educazione ai consumi di cui all'articolo 8 e ai provvedimenti per il contenimento dei prezzi di cui all'articolo 10;
d) le attività realizzate in tema di informazione e formazione nel settore consumeristico;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
f) lo stato delle iscrizioni al Registro.
2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti dell'Assemblea legislativa che ne conclude l'esame. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.
4. La Giunta, ove le criticità emerse derivino dalla normativa anche di natura attuativa, presenta unitamente alla relazione valutativa le relative proposte di modifica.
5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.