Attività

Clausole valutative: L.R. 27 febbraio 2017, n. 5 - Lombardia

Rete escursionistica della Lombardia

Art. 11
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e
consolidare la REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che
descrive e documenta:
a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;
b) il livello di realizzazione della REL;
c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei
percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;
d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui
all'articolo 6;
e) in quale misura e con quali modalità sono state conseguite le finalità di cui all'articolo 1.