Attività

Clausole valutative: L.R. 10 agosto 2016, n. 12 - Lazio

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione

Art. 8 bis
Clausola valutativa
1. L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. A tal fine, annualmente l’Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all’articolo 8, comma 4.
3. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell’Osservatorio.”.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l’incremento delle risorse iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, per un importo pari ad euro 100.000,00, per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.