Attività

Clausole valutative: L.R. 20 giugno 2016, n. 8 - Lazio

Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale sono, in particolare, indicati:
a) la quantità e la tipologia degli interventi effettuati;
b) le risorse finanziarie utilizzate, fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 3