Attività

Clausole valutative: L.P. 21 aprile 2016, n. 4 - Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale sullo sport 2016

Art. 40
Informazioni sull'attuazione della legge
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti e in particolare sugli interventi relativi alla promozione dello sport e all'associazionismo sportivo.
2. La relazione prevista dal comma 1 evidenzia l'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3 e, in particolare, i risultati conseguiti relativamente alla dimensione complessiva e alla tipologia degli interventi finanziati con specifica evidenza dell'incidenza del contributo pubblico rispetto al rendicontato nonché alla qualità dei servizi erogati.
3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione o un loro eventuale rinvio.