Attività

Clausole valutative: L.R. 24 febbraio 2016, n. 04 - Piemonte

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

Art. 26 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 23, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri anti-violenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;
c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri anti-violenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli;
d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e delle eventuali criticità.
3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione riguardante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 22, con particolare riferimento a:
a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo;
b) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo;
c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del Fondo;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
f) il numero delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.
5. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 23.
6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 28.