Attività

Clausole valutative: L.R. 23 marzo 2016, n. 5 - Piemonte

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale

Art. 17.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 13;
b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;
c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni;
d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2;
e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
f) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, il suo grado di utilizzo, i criteri di accesso, il tipo e il numero delle domande ammesse e non ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo,
nonché le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità.
3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell'articolo 1;
b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;
c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate c on le risorse di cui all'articolo 19.