Attività

Clausole valutative: L.R. 4 marzo 2016, n. 09 - Abruzzo

Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini.

Art. 6 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle Asl territoriali, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'articolo 4 la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quanti corsi sono stati realizzati e quali esiti hanno prodotto;
b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
c) qual è stato il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
d) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte.
2. Il contenuto della relazione viene presentato al Consiglio regionale e reso pubblico mediante il sito web del Consiglio regionale.