Attività

Clausole valutative: L.R. 3 marzo 2016, n. 3 - Emilia Romagna

Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna.

Art. 6
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:
1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c) le eventuali criticità emerse nel c orso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.