Attività

Clausole valutative: L.R. 9 dicembre 2015, n. 31 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA

Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate

Art. 24 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di accoglienza solidale, integrazione e accesso ai servizi delle persone straniere immigrate.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione che documenta in particolare:
a) lo stato di attuazione del Piano triennale degli interventi e dei relativi Programmi annuali e la spesa sostenuta per ambito d'intervento;
b) il grado e le modalità di coordinamento tra le Direzioni centrali coinvolte e tra i diversi soggetti attuatori degli interventi;
c) le attività svolte dalla Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate;
d) gli esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo di cui all'articolo 11 e delle iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine previsti dall'articolo 13;
e) l'istituzione di servizi di mediazione socio-culturale presso i centri dell'impiego previsti dall'articolo 22, comma 2, lettera c), e la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei mediatori culturali di cui all'articolo 20, comma 2.
3. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.