Attività

Clausole valutative: L.R. 8 ottobre 2015, n. 26 - Abruzzo

Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo

Art. 6 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti nel favorire il recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti. A tal fine, con cadenza biennale dall'entrata in vigore, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga dati ed informazioni con particolare riferimento a:
a) stato di avanzamento del censimento dei terreni abbandonati o incolti effettuato dai Comuni;
b) stato dell'implementazione della Banca della Terra, con specifica indicazione della provenienza, dell'estensione e della distribuzione territoriale dei terreni inseriti nell'elenco;
c) processo di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei terreni presenti nella Banca, numero di domande presentate, graduatorie predisposte ed assegnazioni effettuate, con l'indicazione delle caratteristiche dei piani di coltivazione presentati e di quelli approvati, degli obiettivi produttivi, delle opere e dei lavori in essi previsti;
d) criticità riscontrate nella fase di attuazione della legge e soluzioni approntate per farvi fronte.
2. La relazione è resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale