Attività

Clausole valutative: L.P. 22 luglio 2015, n. 13 - Provincia Autonoma di Trento

Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

Art. 11
Informazioni sull'attuazione della legge
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte:
a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
2. Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie.