Attività

Clausole valutative: L.R. 13 aprile 2015 , n. 7 - Piemonte

Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte

Art. 10. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione, promozione e sostegno del servizio civile, di creazione di un sistema di servizio civile regionale in un’ottica di pari opportunità di accesso, qualità dei progetti e di universalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, almeno quattro mesi prima dell’adozione del Programma annuale delle attività di servizio civile, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 e per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile di cui all’articolo 5;
b) una sintesi relativa ai progetti di servizio civile con le procedure di esame e di approvazione dei progetti di servizio civile nazionale e di quelli di servizio civile regionale;
c) un quadro dei dati relativi all’albo degli enti di servizio civile e all’avviamento dei giovani al servizio civile, nonché ai compensi e alle iniziative formative dei giovani avviati;
d) l’entità e l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 11 con l’indicazione commentata degli eventuali costi aggiuntivi prodotti dall’attuazione pluriennale della presente legge;
e) le iniziative realizzate per la promozione e l’informazione del servizio civile, comprese quelle previste dall’articolo 9;
f) le modalità e i risultati di gestione dei rapporti e della collaborazione con l’Ufficio nazionale per il servizio civile e con i soggetti nazionali e regionali che operano nel sistema;
g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti di servizio civile nazionale e regionale e le eventuali criticità incontrate;
h) le attività formative realizzate in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;
i) una descrizione dello stato di attuazione e dei risultati di tutte le politiche regionali in materia di servizio civile.

3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale predispone o modifica i successivi programmi annuali delle attività di servizio civile di cui all’articolo 6.

4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

5. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di valutazione. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all’articolo 11.