Attività

Clausole valutative: L.R.30 aprile 2015, n. 9 - Lombardia

Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale.

Art. 12 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

a) la composizione qualitativa e quantitativa delle organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, le sue principali variazioni e l'identificazione delle organizzazioni che operano stabilmente sul territorio regionale;
b) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali di promozione del commercio equo e solidale e della "Giornata regionale del commercio equo e solidale";
c) la tipologia e l'entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 6, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti;
d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.

2. Ai fini della redazione della relazione di cui al comma 1, le organizzazioni del commercio equo e solidale forniscono alla Regione dati e informazioni e il provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, può destinare apposite risorse allo svolgimento delle analisi necessarie.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. In fase di prima attuazione della presente legge, la relazione di cui al comma 1 è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio dopo i primi dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.