Attività

Clausole valutative: L. R. 6 marzo 2015, N. 6 - Campania

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)

Art.7 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla sua efficacia. La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:
a) le iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni locali agricole, zootecniche, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca;
b) il numero, l’incremento e la copertura territoriale dei GAS;
c) la quantità delle domande presentate dai GAS ed il totale dei contributi economici erogati;
d) i risultati raggiunti e le eventuali criticità nella fase di attuazione della presente legge.