Attività

Clausole valutative: L. R. 2 marzo 2015, n. 4 - Lombardia

Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi

Art. 5 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti nel
promuovere metodi alternativi di ricerca e sperimentazione e nel ridurre l'utilizzo di animali. A tal fine, dopo un anno
dall'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta una
relazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) con quali modalità l'Istituto e la rete di ricerca regionale hanno contribuito a diffondere i metodi alternativi;
b) in che misura la ricerca e la sperimentazione svolte in Lombardia hanno fatto ricorso ai metodi che, secondo i
criteri della comunità scientifica, si sono dimostrati effettivamente alternativi così come definiti all'articolo 2.
2. La Giunta regionale garantisce la raccolta, l'elaborazione e la pubblicità delle informazioni necessarie a predisporre
la relazione di cui al comma 1.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono
l'esame.