Attività

Clausole valutative: L. R. 14 novembre 2014, n. 45 - Puglia

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura

Art. 14 Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare permanente in ordine a:
a) livelli di protezione della biodiversità dell’ape domestica (Apis mellifera), con particolare riferimento alla sottospecie ligustica, sul territorio regionale;
b) incremento e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura pugliese, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore specifico;
c) entità del nomadismo, sia proveniente da altre regioni, che nell’ambito regionale.