Attività

Clausole valutative: L. R. 6 ottobre 2014, n. 13 - Piemonte

Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.

Art. 3 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato.
2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.