Attività

Clausole valutative: L. R. 1 ottobre 2014, n. 26 - Lombardia

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

Art. 16
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione, con cadenza triennale, che documenta e descrive:
a) come la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
b) con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;
c) in che modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7 è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
d) in quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive;
e) qual è stato l'andamento dei flussi turistici legati alle attività montane e degli infortuni degli sciatori nelle aree attrezzate e degli utenti delle superfici innevate.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.