Attività

Clausole valutative: L.R. 8 agosto 2014, n. 26 - Veneto

Istituzione della banca della terra veneta

Art. 8 - Clausola valutativa

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare:
a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente informazioni sullo stato
di attuazione delle attività preliminari all'istituzione della banca della terra veneta;
b) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione della
legge, contenente in particolare una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo
inserito nella banca della terra veneta.

2. Successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di promozione e utilizzo della banca della terra veneta ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agricolo, per l'ampliamento aziendale e l'inserimento di giovani agricoltori.