Attività
Clausole valutative: L.R. 8 agosto 2014, n. 25 - Veneto
Art. 20 Clausola valutativa
1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette un'apposita
relazione alla commissione consiliare competente per materia, contenente le informazioni relative allo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi, al fine della predisposizione degli opportuni interventi correttivi sulla normativa vigente.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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- Anno
Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.
