Attività

Clausole valutative: L.R. 18 luglio 2014, n. 16 - Emilia-Romagna

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna

Art. 7 Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati
ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche del contributo del comitato di cui
all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su:
a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna, evidenziando destinatari
raggiunti e risultati ottenuti, anche in termini di diffusione e capacità espressiva dialettale, con particolare
riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente
legge.