Attività

Clausole valutative: L.R. 22 aprile 2014, n. 7 - Marche, MODIFICATA da L.R. 31 luglio 2018, n. 30

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza

Art. 5 quater
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall’ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;
b) l’andamento delle denunce di infortunio per caduta dall’alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento;
c) le attività formative realizzate dall’ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;
d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all’articolo 5 bis;
e) le campagne informative realizzate;
f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008;
g) i punti di forza e le criticità riscontrate nell’attuazione della legge.